La sentenza della Corte suprema dà ragione a un universitario-lavoratore
che si era visto rifiutare il diritto ai permessi retribuiti per studio
“L’Enel paghi quello studente”. Un dipendente vince in Cassazione
ROMA – “Incoraggiare e agevolare” il più possibile gli studenti lavoratori, perché il loro arricchimento culturale “si riverbera positivamente sulla collettività”. È l’invito rivolto alle aziende dalla Corte di Cassazione. Con una sentenza della sezione Lavoro, il tribunale ha dato ragione a uno studente, Aldo, che lavorava presso l’Enel Distribuzione, e che si era visto negare dalla Corte d’Appello de L’Aquila il pagamento dell’indennità corrispondente alla mancata concessione dei permessi retribuiti in ragione degli esami sostenuti presso una scuola speciale, all’interno della Facoltà d’Ingegneria dell’Universita aquilana, per il conseguimento del diploma di Esperto in Tutela Ambientale.
Nonostante il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona, nel dicembre ’99, avesse imposto all’Enel di concedere allo studente i permessi “retribuiti nella misura di due ore giornaliere, per un periodo massimo di dieci giorni per ogni esame universitario”, la Corte d’Appello glieli aveve revocati, sostenendo che il diploma di esperto ambientale conseguito da Aldo non era paragonabile a un “diploma universitario”, e che “allo stato della legislazione in materia, i diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali non hanno ancora avuto una loro collocazione giuridica, tant’è che può dubitarsi anche del valore legale del diploma”.
Il giovane si è quindi appellato in Cassazione e ha vinto il ricorso. Secondo la Suprema Corte, infatti, è compito delle aziende aiutare e stimolare chi impiega le “residue energie”, dopo il lavoro, nel raggiungimento di un titolo di studio. “I lavoratori studenti – si legge nella sentenza – iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legale, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a presentazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali”. Un principio che “riguarda tutti i lavoratori studenti, compresi quelli universitari”, in nome del “diritto allo studio garantito dall’articolo 34 della Costituzione e dall’articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori”.
Ma non è tutto: i permessi giornalieri retribuiti per studio, continua la Cassazione, spettano anche “al lavoratore studente autodidatta, candidato all’esame in qualità di privatista”, che intenda dedicarsi allo studio “per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami per ottenere titoli riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale”.
Ora a stabilire l’esatta retribuzione per lo studente lavoratore, in ragione degli esami sostenuti, sarà la Corte d’Appello di Perugia, alla quale la Cassazione ha passato il caso.
(26 ottobre 2005)
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